MANUALE DELLA PRIVACY

REDATTO IN BASE AL DLGS 196/2003

E AL RELATIVO DISCIPLINARE TECNICO.

INTESTAZIONE DITTA

TOMARMI  S.R.L.

95121 CATANIA CT - Via 5 Strada Zona Indusriale n.4

IVA:CF. 00138760871

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Data 01 gennaio 2019

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INDICE

1. PRESENTAZIONE DEL MANUALE

1.1. Definizioni

1.2. Oggetto e finalità

1.3. Riferimenti normativi

1.4. Struttura e gestione del manuale

1.5. Sito web

2. SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

2.1. Premessa

2.2. Riferimenti normativi

2.3. Responsabilità

2.4. Nomina dei Responsabili

2.5. Nomina degli Incaricati

2.6. Allegati

3. SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

3.1. Premessa

3.2. Riferimenti normativi

3.3. Responsabilità

3.4. Misure minime di sicurezza

3.4.1. Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)

3.5. Controllo del processo di Trattamento

3.6. Controllo della qualità e della quantità dei dati trattati

3.7. Azioni correttive e di miglioramento

3.8. Modulistica

3.9. Allegati

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO

4.1. Premessa

4.2. Riferimenti normativi

4.3. Responsabilità

4.4. Esercizio dei diritti

4.5. Informativa all’interessato

4.6. Garanzie per i dati sensibili

4.7. Allegati

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1. PRESENTAZIONE DEL MANUALE

Il presente Manuale è stato redatto sulla base di quanto previsto dal DLgs.

196/2003 ed è stato elaborato a seguito di una analisi dei rischi del trattamento

potenzialmente presenti. Sono stati individuati, descritti ed analizzati tutti i

possibili rischi e sono state descritte tutte le contromisure per l’abbassamento

dei rischi e per garantire la massima sicurezza in ordine ai trattamenti dei dati

personali.

1.1 Definizioni

Si ritiene utile riportare, per favorire una migliore comprensione del manuale,

le principali definizioni di ordine generale previste dal DLgs 196/2003.

- trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni,

effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,

concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la

conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la

modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la

cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in

una banca di dati;

- dato personale: qualunque informazione relativa a persona

fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o

identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a

qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di

identificazione personale;

- dati identificativi: i dati personali che permettono

l’identificazione diretta dell’interessato;

- dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale

ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,

le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni

od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o

sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di

salute e la vita sessuale;

- dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti

di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del

d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti

da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o

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di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di

procedura penale;

- titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica

amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od

organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le

decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di

dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo

della sicurezza;

- responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la

pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione

od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati

personali;

- incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni

di trattamento dal titolare o dal responsabile;

- interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o

l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

- comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o

più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal

rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal

responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche

mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti

indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro

messa a disposizione o consultazione;

- dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento,

non può essere associato ad un interessato identificato o

identificabile;

- blocco: la conservazione di dati personali con sospensione

temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

- banca di dati: qualsiasi complesso organizzato di dati

personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

- Garante: l'autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge

31.12.1996 n. 675.

Valgono inoltre le seguenti definizioni di carattere più specificatamente

tecnico, previste nel DLgs 196/2003:

- comunicazione elettronica: ogni informazione scambiata o

trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di

comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono

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escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete

di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di

radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate

ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

- chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico

accessibile al pubblico, che consente la comunicazione

bidirezionale in tempo reale;

- reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, le

apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre

risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via

radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,

incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a

commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,

compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei

programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della

corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per

trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,

indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

- rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazioni

elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire

servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

- servizio di comunicazione elettronica: i servizi consistenti

esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali

su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di

telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate

per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti

dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

- abbonato: qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o

associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di

comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura

di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite

schede prepagate;

- utente: qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di

comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi

privati o commerciali, senza esservi necessariamente

abbonata;

- dati relativi al traffico: qualsiasi dato sottoposto a trattamento

ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di

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comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

- dati relativi all’ubicazione: ogni dato trattato in una rete di

comunicazione elettronica che indica la posizione geografica

dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di

comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

- servizio a valore aggiunto: il servizio che richiede il

trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi

all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è

necessario per la trasmissione di una comunicazione o della

relativa fatturazione;

- posta elettronica: messaggi contenenti testi, voci, suoni o

immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di

comunicazione, che possono essere archiviati in rete o

nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente

non ne ha preso conoscenza.

Ai fini del codice sulla privacy si richiamano le ulteriori seguenti definizioni

relative alle misure minime di sicurezza in materia di privacy, previste nel

disciplinare tecnico allegato al DLgs 196/2003.

- misure minime: il complesso delle misure tecniche,

informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza

che configurano il livello minimo di protezione richiesto in

relazione ai rischi previsti nell’art. 31;

- strumenti elettronici: gli elaboratori, i programmi per

elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque

automatizzato con cui si effettua il trattamento;

- autenticazione informatica: l’insieme degli strumenti elettronici

e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;

- credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso

di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente

correlati, utilizzati per l’ autenticazione informatica;

- parola chiave: componente di una credenziale di

autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,

costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma

elettronica;

- profilo di autorizzazione: l’insieme delle informazioni,

univocamente associate ad una persona, che consente di

individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti

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ad essa consentiti;

- sistema di autorizzazione: l’insieme degli strumenti e delle

procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di

trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione

del richiedente.

Si intende, infine, per:

- scopi storici: le finalità di studio, indagine, ricerca e

documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

- scopi statistici: le finalità di indagine statistica o di produzione

di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi

statistici;

- scopi scientifici: le finalità di studio e di indagine sistematica

finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno

specifico settore.

1.2. Oggetto e finalità

Il Manuale descrive e definisce le responsabilità e le istruzioni impartite ai

soggetti preposti al Trattamento (responsabili e incaricati del trattamento).

Inoltre il Manuale si occupa di definire le azioni per la gestione dei rischi e per

l'adozione delle misure di sicurezza. Definisce, infine, gli adempimenti

necessari, sia a rilevanza interna che esterna, e individua le procedure per la

tutela della riservatezza dei dati personali.

Il manuale deve essere aggiornato ogni anno e sottoposto a revisione entro

e non oltre ogni 31 marzo. Inoltre deve essere tempestivamente modificato dal

Titolare e dal Responsabile del Trattamento qualora, nel corso delle attività

svolte, dovessero presentarsi anomalie applicative delle misure di sicurezza

adottate o dovessero presentarsi ulteriori nuovi rischi tali da dover intervenire

con nuove misure di sicurezza.

1.3. Riferimenti normativi

D.Lgs. n.196/2003

Parte I Disposizioni generali – Titolo I Principi generali

- Art. 4 (Definizioni)

- Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)

- Art. 6 (Disciplina del trattamento)

Parte I Disposizioni generali – Titolo II Diritti dell'interessato

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- Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

- Art. 8 (Esercizio dei diritti)

- Art. 9 (Modalita di esercizio)

- Art. 10 (Riscontro all'interessato)

Parte I Disposizioni generali – Titolo III Regole generali per il trattamento

dei dati

- Capo I Regole per tutti i trattamenti - Artt. 11-17

- Capo III Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici - Artt.

23-27

Parte I Disposizioni generali – Titolo IV Soggetti che effettuano il

trattamento

- Art. 28 (Titolare del trattamento)

- Art. 29 (Responsabile del trattamento)

- Art. 30 (Incaricati del trattamento)

Parte I Disposizioni generali – Titolo V Sicurezza dei dati e dei sistemi

- Capo I Misure di sicurezza – Art. 31 (Obblighi di sicurezza)

- Capo II Misure minime di sicurezza – Artt. 33-36

Parte III Tutela dell’interessato e sanzioni – Titolo III Sanzioni

- Capo I Violazioni amministrative – Artt. 161-166

- Capo II Illeciti penali – Artt. 167-172

Allegato B Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza

1.4. Struttura e gestione del manuale

Il presente Manuale è strutturato in sezioni numerate progressivamente.

Ogni sezione presenta degli allegati individuati con un codice alfanumerico

seguito da due numeri. Il primo numero identifica la Sezione del Manuale e il

secondo il numero progressivo del documento, qualora una sezione presenti

più di un allegato.

Il Manuale deve essere tenuto ed aggiornato dal Titolare del Trattamento e

deve essere soggetto a revisione periodica, I responsabili del trattamento

hanno il compito di formulare le proposte di modificazione e integrazione,

nonché di garantire la corretta applicazione e conservazione del manuale,

nonché la distribuzione del medesimo, anche per via telematica.

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1.5 SITO WEB.

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria
in materia di tutela dei dati personali, il presente sito rispetta e tutela la 
riservatezza dei visitatori e degli utenti.
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del
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La versione del documento è riportata in basso a sinistra, contraddistinta da

due numeri indicanti, rispettivamente, la versione e il numero di revisione del

documento insieme alla data di approvazione dello stesso.

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2. SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

2.1. Premessa

In questa sezione sono definiti gli adempimenti necessari e le modalità per la

nomina dei Responsabili del Trattamento e per l'individuazione degli incaricati

per lo svolgimento delle singole operazioni di Trattamento.

2.2. Riferimenti normativi

D.Lgs. n.196/2003

Parte I Disposizioni generali – Titolo IV Soggetti che effettuano il

trattamento

- Art. 28 (Titolare del trattamento)

- Art. 29 (Responsabile del trattamento)

- Art. 30 (Incaricati del trattamento)

Parte I Disposizioni generali – Titolo III Regole generali per il trattamento

dei dati

- Capo I Regole per tutti i trattamenti - Artt. 11-17

- Capo III Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici - Artt.

23-27

2.3. Responsabilità

L’art. 29 del DLgs 30 giugno 2003 n. 196 prevede per il Titolare la facoltà di

designare un Responsabile del Trattamento, che è individuato tra soggetti

aventi particolari qualità sia organizzative che di esperienza per garantire il

pieno rispetto delle disposizioni normative.

Lo stesso art. 29 del citato Testo Unico prevede, se reso necessario da

particolari esigenze organizzative, la designazione come responsabili di più

soggetti, anche mediante la suddivisione di compiti.

Il Responsabile che effettua il trattamento deve attenersi alle istruzioni

impartite dal Titolare, il quale ha l’obbligo di vigilare sulla osservanza delle

disposizioni di legge. Il Titolare può prevedere verifiche periodiche del lavoro

svolto dal Responsabile.

I Responsabili del Trattamento possono designare degli incaricati, che

materialmente effettueranno le operazioni di Trattamento. Gli incaricati

dovranno operare sotto la diretta autorità del Responsabile, attenendosi alle

istruzioni impartite.

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Il Titolare ed il Responsabile devono verificare che gli incaricati abbiano

accesso ai soli dati particolari (ossia sensibili o giudiziari), per i quali è stato

autorizzato l'accesso, che, come tale, deve essere strettamente limitato alle

operazioni necessarie e sufficienti allo svolgimento delle operazioni loro

affidate.

2.4 Nomina dei Responsabili

Il responsabile del trattamento, scelto tra i soggetti interni all’azienda che per

esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, è nominato

utilizzando il modello predisposto (ALL.02.1), nel quale sono analiticamente

indicati i compiti affidati dal Titolare.

La nomina del Responsabile del Trattamento può riguardare anche soggetti

esterni operanti in nome e per conto del Titolare. Questi soggetti agiscono per

finalità definite dal titolare e non hanno poteri decisionali autonomi. Per la loro

nomina deve essere utilizzato l’apposito modulo predisposto (ALL.02.2), previa

l’esibizione da parte di tali soggetti dell’intera documentazione comprovante

l’osservanza dei precetti imposti dalla Legge sulla Privacy.

La nomina spetta sempre al Titolare del Trattamento, che dovrà prevederla

negli atti di conferimento di incarichi (convenzioni, protocolli), o comunque

dovrà essere prevista, per poi essere formalizzata con successivo atto nei

contratti stipulati dall’azienda.

La nomina di un soggetto esterno come Responsabile del Trattamento

comporta che il trasferimento di dati personali dall’azienda al soggetto esterno

non sia qualificabile tecnicamente come una comunicazione di informazioni.

Nominare il soggetto privato come Responsabile del Trattamento fa sì che

venga meno il rapporto di terzietà di quest'ultimo rispetto al legame Titolare

dell’azienda - interessato al Trattamento; quindi la conoscenza dei dati di

quest'ultimo, da parte del soggetto esterno, non è configurabile tecnicamente

come una comunicazione.

Il Titolare provvede a nominare il Responsabile interno utilizzando l'atto di

nomina (ALL.02.1). Vengono specificati i compiti assegnati al Responsabile per

iscritto, e tale conferimento di Responsabilità deve essere opportunamente

firmato per accettazione. La documentazione originale deve essere conservata,

mentre una copia deve essere consegnata al Responsabile del Trattamento. La

mancata accettazione di tale Responsabilità comporta la preclusione a ricoprire

l'incarico.

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Per ciò che concerne la nomina dei Responsabili esterni, questa deve

essere espressamente accettata dal legale rappresentante pro-tempore,

rappresentante del soggetto giuridico nominato, o dal soggetto che assumerà

tale qualifica. Anche a tali Responsabili esterni deve essere consegnata la

lettera di incarico con la specificazione analitica dei compiti assegnati e delle

istruzioni relative (ALL.02.2).

2.5. Nomina degli Incaricati

L'individuazione degli incaricati è effettuata a cura del Titolare o del

Responsabile del Trattamento, quando nominato, mediante la modulistica

predisposta (ALL.02.3). La designazione è effettuata per iscritto e individua

puntualmente l’ambito di trattamento consentito.

Ad ogni soggetto incaricato deve essere consegnata la lettera di incarico

redatta in duplice copia, di cui una deve essere restituita al Responsabile,

opportunamente firmata per ricevuta e da conservarsi agli atti.

Gli Incaricati del Trattamento sono i soggetti che quotidianamente sono

chiamati a rendere effettive le prescrizione del DLgs 196/2003. L’importanza di

fornire istruzioni scritte, sia ai Responsabili che agli Incaricati del Trattamento,

risiede nell’esigenza di sviluppare la consapevolezza e responsabilizzazione dei

soggetti coinvolti affinché operino con le cautele necessarie per un legittimo

Trattamento dei dati personali.

Poiché maggiore è il numero di soggetti che hanno accesso ai dati, maggiori

sono i rischi di identificazione dell'interessato e quindi le violazioni potenziali

della riservatezza del medesimo, l'accesso alle diverse tipologie di dati è

consentito ai soli incaricati del Trattamento sotto la diretta autorità del Titolare o

del Responsabile. Questa disposizione prevede che non solo si debba

procedere necessariamente alla individuazione degli incaricati, ma che questa

nomina avvenga differenziando il profilo di ognuno nell’ambito delle finalità

proprie del trattamento.

L'autorizzazione deve essere comunque limitata ai soli dati la cui

conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di

Trattamento. Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate dal

Titolare e/o dal Responsabile, che periodicamente, e comunque almeno una

volta l'anno, deve verificare gli incarichi afferenti i dati sensibili in termini, sia di

legittimità del Trattamento che della sussistenza delle cautele poste in essere

per la conservazione dei medesimi dati.

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2.6. Allegati

- ALL.02.1: Nomina dei Responsabili del Trattamento

- ALL.02.2: Nomina di Responsabili esterni del Trattamento

- ALL.02.3: Nomina degli incaricati del Trattamento

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3. SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

3.1. Premessa

Il DLgs 196/2003 sancisce l’obbligo, per i soggetti coinvolti nelle operazioni

di trattamento di dati personali, di adottare le idonee e preventive misure di

sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non

autorizzato, trattamento non consentito di dati personali. La custodia e il

controllo dei dati personali va adeguato alla natura dei dati e alle specifiche

caratteristiche del trattamento, nonché alle conoscenze acquisite in base al

progresso tecnologico.

3.2. Riferimenti normativi

D.Lgs. n.196/2003

Parte I Disposizioni generali – Titolo V Sicurezza dei dati e dei sistemi

- Capo I Misure di sicurezza – Art. 31 (Obblighi di sicurezza)

- Capo II Misure minime di sicurezza – Artt. 33-36

Parte I Disposizioni generali – Titolo III Regole generali per il trattamento

dei dati

- Capo I Regole per tutti i trattamenti - Artt. 11-17

Allegato B Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza

3.3. Responsabilità

Il Titolare del Trattamento è tenuto ad adottare gli adempimenti previsti dal

DLgs 196/2003. Per una miglior gestione e funzionalità organizzativa del

processo, il Titolare provvede a nominare i Responsabili nonché gli Incaricati

del Trattamento dei dati personali. A queste figure sono assegnati compiti non

solo organizzativi e decisionali, ma anche di controllo e verifica dei processi. È

da tener presente che, nonostante la possibilità di designare i Responsabili, il

Titolare non può delegare a questi i poteri che la legge gli riconosce, e di

conseguenza non può dirsi completamente deresponsabilizzato, in particolare

con riferimento all'obbligo di adozione delle misure di sicurezza.

3.4. Misure minime di sicurezza

Nell’ambito degli obblighi generali di sicurezza stabiliti con l’art. 31 del DLgs

196/2003, il titolare del trattamento è comunque tenuto all’adozione delle

cosiddette misure minime di sicurezza individuate con gli artt. da 33 a 36 del

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DLgs 196/2003.

Il nuovo Testo Unico in materia di trattamento di dati personali prevede

l'obbligo di adozione di idonee misure di sicurezza, anche in relazione alle

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle

specifiche caratteristiche del Trattamento, in modo da ridurre al minimo i rischi

di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, i rischi di accesso

non autorizzato e quelli di Trattamento non consentito o non conforme alle

finalità della raccolta.

Si tratta di un obbligo che deve essere assolto dal Titolare, il quale può

nominare uno o più Responsabili, che devono fornire, ai sensi dell'art. 29 del

D.Lgs. n.196/2003, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni

in materia di Trattamento.

La norma in oggetto deve essere letta congiuntamente all'art. 15 della

medesima legge sulla Privacy che, per i casi in cui si cagioni un danno ad altri

per effetto del Trattamento, anche a seguito della mancata adozione di idonee

misure di sicurezza, prevede l’obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2050

c.c.

Il richiamo dell'art. 2050 (attività pericolosa) comporta un'inversione

dell'onere della prova, per cui, in caso di lesione, al danneggiato spetterà solo

provare il danno e il nesso di causalità tra questo e la mancata adozione di

misure idonee. Ai sensi dell'art. 2050 del c.c. il danneggiante dovrà provare,

invece, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso.

Gli articoli da 33 a 36 del Testo Unico prevedono, come detto, l'obbligo di

adozione delle misure minime di sicurezza che sono ulteriormente individuate

dal Disciplinare tecnico di cui all’allegato B del Testo Unico citato: la mancata

adozione delle misure de quo comporterà una responsabilità penale ai sensi

dell'art. 169 del D.Lgs. n.196/2003, che sanziona la fattispecie dell'omessa

adozione di misure di sicurezza.

Tra le misure minime previste dal Testo Unico è prevista la redazione di un

Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).

Obbiettivo principale del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) è

quello di fornire un resoconto dettagliato delle misure di sicurezza adottate

dall’Azienda titolare di trattamenti di dati personali per evitare, o ridurre al

minimo, il verificarsi di qualsiasi tipo di evento dannoso o pericoloso (Rischio) a

carico degli stessi dati personali.

Nel DPS vengono individuati, descritti e valutati i rischi e le conseguenti

misure di sicurezza adeguate alla protezione della sicurezza delle aree, dei dati

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e delle trasmissioni, al fine di ridurre al minimo i rischi stessi.

3.4.1. Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza si compone dei punti previsti

nel Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B

D.Lgs. 196/2003). Le sezioni in cui è strutturato sono le seguenti.

- Elenco dei trattamenti di dati personali (regola 19.1). In questa

sezione sono individuati i trattamenti effettuati dal titolare,

direttamente o attraverso collaborazioni esterne, con

l’indicazione della natura dei dati e della struttura (ufficio,

funzione, ecc.) interna o esterna operativamente preposta,

nonché degli strumenti impiegati.

- Distribuzione dei compiti e delle responsabilità (regola 19.2).

Questa sezione contiene la descrizione sintetica

dell’organizzazione della struttura in relazione ai trattamenti da

questa effettuati con i relativi compiti e responsabilità.

- Analisi dei rischi che incombono sui dati (regola 19.3). Questa

sezione descrive gli eventi potenzialmente dannosi per la

sicurezza dei dati e ne valuta le possibili conseguenze e la

gravità in relazione al contesto fisico-ambientale di riferimento e

agli strumenti elettronici impiegati.

- Misure in essere e da adottare (regola 19.4). In questa

sezione sono elencate in forma sintetica le misure in essere e

da adottare a contrasto dei rischi individuati dall’analisi dei

rischi Vengono considerati, cioè, sia gli interventi tecnici o

organizzativi specifici posti in essere per prevenire, contrastare

o ridurre gli effetti relativi ad una specifica minaccia, sia le

attività di verifica e controllo nel tempo, essenziali per

assicurarne l’efficacia.

- Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati (regola

19.5). In questa sezione sono descritti i criteri e le procedure

adottate per il ripristino dei dati in caso di loro danneggiamento

o di inaffidabilità della base dati.

- Pianificazione degli interventi formativi previsti (regola 19.6).

Questa sezione contiene la previsione degli interventi formativi

previsti per gli incaricati dei trattamenti al fine di renderli edotti

dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per

prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla

protezione dei dati personali, delle responsabilità che derivano

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Ver.: 0.0 - 18/05/2014 Sezione 0.15 - Manuale Privacy Pagina 15 di 26


dalle attività svolte e delle modalità per aggiornarsi sulle misure

minime adottate dal titolare.

- Trattamenti affidati all’esterno (regola 19.7). Questa sezione

contiene un quadro sintetico delle attività affidate a terzi che

comportano il trattamento di dati personali, con l’indicazione del

quadro giuridico e contrattuale (nonché organizzativo e tecnico)

in cui tale trasferimento si inserisce.

- Cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi (regola

19.8). Questa sezione riporta le modalità di protezione scelte

per i dati sensibili con l’individuazione dei criteri da adottare per

la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati

personali dell’interessato.

3.5. Controllo del processo di Trattamento

L'art. 11 del DLgs 196/2003 prevede che i dati personali oggetto di

Trattamento debbano essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza, ossia in modo

conforme rispetto alle norme giuridiche e alle regole

informatiche.

- Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,

ed utilizzati in operazioni di Trattamento in termini non

incompatibili con tali scopi. La finalità costituisce l'elemento

cardine del Trattamento e la sua esplicitazione impedisce un

uso plurimo e imprevedibile dei dati.

- Esatti e, se necessario, aggiornati.

- Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le

quali sono raccolti o successivamente trattati

- Conservati in una forma che consenta l'identificazione

dell'interessato per un periodo non superiore a quello

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o

successivamente trattati.

Il rispetto dei punti precedenti è demandato al Titolare o ai Responsabili che

hanno il compito di procedere ai controlli.

In tale contesto si colloca l’allegato DPS.01, che riporta l’elenco dei

trattamenti svolti dall’azienda. In esso sono riportate le informazioni che

consentono la completa caratterizzazione del trattamento, specie nei riguardi

della natura dei dati trattati, nella comunicazione e diffusione dei dati, nella

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Ver.: 0.0 - 18/05/2014 Sezione 0.16 - Manuale Privacy Pagina 16 di 26

 

specificazione delle categorie interessate, nelle finalità e modalità del

trattamento. La definizione dettagliata dei vari campi che compongono l’allegato

è riportata nel Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Un Trattamento di dati, in estrema sintesi, è una qualunque operazione o

complesso di operazioni svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o

comunque automatizzati. Le operazioni possono riguardare la raccolta, la

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, la

selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la

comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione dei dati.

La raccolta dei dati può essere effettuata direttamente presso l'interessato

ovvero presso terzi.

Dal punto di vista operativo il procedimento di Trattamento dei dati personali

è in generale caratterizzato da tre distinte fasi:

1) raccolta dati presso l'interessato o richiesta di comunicazione

di dati personali a enti o persone giuridiche;

2) complesso delle operazioni di Trattamento interne;

3) fase della comunicazione e/o della diffusione.

Nella prima fase occorre verificare se la raccolta di dati, da parte

dell’azienda, sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

La seconda fase può essere ulteriormente classificata in due differenti

categorie. Sono definite 'operazioni statiche' tutte quelle operazioni che non

alterano il dato (registrazione, conservazione, organizzazione, blocco,

cancellazione, distruzione, ecc.). Si definiscono 'operazioni dinamiche' quel

complesso di operazioni che alterano il dato, generando informazioni di

secondo livello che possono essere profondamente diverse da quelle

inizialmente raccolte (elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,

raffronto, utilizzo, interconnessione, ecc.).

La terza fase, costituita dalla comunicazione, riguarda il dare conoscenza

dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato. Tale

comunicazione può avvenire in qualunque forma, anche mediante la loro messa

a disposizione o consultazione. Una forma particolare di comunicazione è la

diffusione, che consiste nel dare conoscenza dei dati personali a soggetti

indeterminati.

La differenza fra la comunicazione e la diffusione è, dunque, data dalla

determinatezza o meno del soggetto destinatario delle informazioni. Queste due

operazioni comportano i rischi maggiori per gli interessati e perciò la legge

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Ver.: 0.0 - 18/05/2014 Sezione 0.17 - Manuale Privacy Pagina 17 di 26


prevede quanto segue:

1) l'interessato deve essere informato sulle categorie di soggetti

ai quali i dati possono essere comunicati e sull'ambito di

diffusione dei dati medesimi;

2) se i dati (di natura comune) sono trattati da un soggetto

privato o da un Ente pubblico economico per poter essere

trasferiti ad un terzo occorre il consenso dell'interessato, salvo i

casi di esclusione, previsti dalla legge;

3) se i dati (sempre di natura comune) sono trattati da un

soggetto pubblico, per essere comunicati o diffusi a soggetti

privati (come destinatari) occorre una previsione specifica di

legge o di regolamento;

4) se i dati trattati sono di natura sensibile, per poter essere

trasferiti a terzi non previsti istituzionalmente occorre

rispettivamente il consenso scritto dell'interessato, quando il

Titolare sia un soggetto privato, una espressa autorizzazione di

legge, nel caso dei soggetti pubblici.

Le azioni di monitoraggio delle attività di Trattamento servono per avere un

quadro generale e per verificare la compatibilità della situazione reale con le

previsioni normative. In particolare sono previste, oltre alle già citate schede

contenute nell’allegato DPS.01, le schede tecniche riportate negli allegati

DPS.01.1, DPS.01.2 e DPS.01.1, relative, rispettivamente, alle banche dati, agli

strumenti elettronici e agli strumenti non elettronici adoperati per le operazioni di

trattamento dei dati personali.

Tali schede sono utili per avere un quadro completo delle risorse tecniche

dell’azienda. Vengono, infatti, monitorati gli strumenti informatici e telematici

utilizzati e le banche dati costituite e detenute nell’azienda, sia sotto forma di

database elettronici, sia sotto forma di archivi cartacei. La definizione dettagliata

dei vari campi che compongono le schede è riportata nel Documento

Programmatico sulla Sicurezza.

Più in dettaglio, l’Allegato DPS.01.1 elenca le banche dati (ovvero il

Database o l’archivio informatico) in cui sono contenuti i dati. Uno stesso

trattamento può richiedere l’utilizzo di dati che risiedono in più di una banca

dati. La definizione dettagliata dei vari campi che compongono le schede è

riportata nel Documento Programmatico sulla Sicurezza.

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Ver.: 0.0 - 18/05/2014 Sezione 0.18 - Manuale Privacy Pagina 18 di 26


L’allegato DPS.01.2 elenca gli strumenti elettronici che sono utilizzati per le

operazioni di trattamento svolte in modalità informatizzata.

In tale allegato sono inclusi sia gli strumenti hardware di qualsiasi tipo essi

siano (Personal computer, computer palmare, dispositivo di backup, firewall,

ecc.), sia gli strumenti software (sistemi operativi, antivirus, programmi generici,

ecc.). La definizione dettagliata dei vari campi che compongono le schede è

riportata nel Documento Programmatico sulla Sicurezza.

L’allegato DPS.01.3 elenca gli strumenti non elettronici che sono utilizzati

per le operazioni di trattamento svolte in modalità non informatizzata.

In tale allegato sono inclusi i dispositivi utilizzati per proteggere i dati da

eventi esterni quali furti o distruzione (archivio, armadio blindato, cassaforte,

ecc.). La definizione dettagliata dei vari campi che compongono le schede è

riportata nel Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Nelle schede relative alle strutture coinvolte nelle operazioni di trattamento

(allegato DPS.02) vengono raccolti tutti i dati relativi alle strutture preposte al

trattamento di dati personali. Lo scopo è quello di raccogliere una serie di dati e

di informazioni al fine di creare dei profili degli incaricati del Trattamento. In

particolare per ogni struttura individuata è riportato il soggetto responsabile

della medesima, cioè il soggetto dirigente o responsabile della struttura (da non

confondere con la figura del responsabile del trattamento), con l’indicazione del

ruolo o la qualifica. Sono riportati, inoltre, i trattamenti svolti dalla struttura e i

compiti assegnati alla struttura. Sono altresì descritti sinteticamente i compiti e

le responsabilità della struttura rispetto ai trattamenti di competenza

(acquisizione e caricamento dei dati, gestione tecnica dei database,

manutenzione dei programmi, ecc.).

3.6. Controllo della qualità e della quantità dei dati trattati

Un altro obbligo costituente un'assoluta novità per chi tratta dati personali è

dato dalla necessità di controllare sia la qualità sia la quantità dei dati, con

riferimento soprattutto alla finalità dei trattamenti. I dati raccolti e

successivamente trattati devono essere:

esatti: il dato deve riprodurre con esattezza la fonte, che, nel

caso di dati sensibili e qualora non sia stata specificamente

indicata, si intende rilevata direttamente presso l’interessato. A

tal proposito, nelle istruzioni impartite agli incaricati è stato

previsto che essi devono prestare particolare attenzione alla

raccolta dei dati. A volte i dati possono provenire da più fonti,

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Ver.: 0.0 - 18/05/2014 Sezione 0.19 - Manuale Privacy Pagina 19 di 26


sorgendo così la necessità di armonizzazione, eliminando

discrasie e divergenze. Sempre nelle istruzioni impartite ai

Responsabili e agli incaricati si fa riferimento a questa

necessità;

aggiornati: l'aggiornamento riguarda una specie dell'esattezza,

tanto che è richiesto solo se necessario. Questo significa che,

se l’azienda raccoglie dati e li tratta esclusivamente in modo

statico, deve solo controllarne l'esattezza. Diversamente,

quando i dati vengono trattati in modo dinamico, l’azienda deve

prevedere una serie di procedure per l'aggiornamento, curando

ancora l'eventuale armonizzazione, qualora possano essere più

di una le fonti di aggiornamento;

pertinenti: è la caratteristica fondamentale del dato e costituisce

un elemento fondamentale per la gestione, soprattutto nella

fase di comunicazione e/o diffusione. Infatti quando perviene

una richiesta di comunicazione, occorre verificare se vi è una

copertura normativa (ossia una previsione di legge o di

regolamento della comunicazione), ma questo non basta.

Qualora il trasferimento sia legittimo, occorre anche verificare

quali dati siano pertinenti rispetto allo scopo della

comunicazione stessa;

non eccedenti le finalità: mentre la pertinenza attiene

maggiormente ad un ambito qualitativo, la finalità attiene

maggiormente ad un profilo qualitativo;

completi: attiene sia alla finalità della banca dati, sia ai dati

stessi memorizzati.

3.7. Azioni correttive e di miglioramento

Per azione correttiva si intende un'azione intrapresa per eliminare le cause

di non conformità, difetti o altre situazioni non desiderate, al fine di eliminare la

possibilità che simili evenienze abbiano a ripetersi.

Le azioni correttive possono comportare modifiche di procedure e di sistemi

al fine di ottenere un miglioramento della qualità del Trattamento dei dati

personali.

Non bisogna confondere l’azione correttiva con la correzione. La prima si

riferisce all'eliminazione delle cause che hanno generato una non conformità,

mentre per correzione ci si riferisce alle azioni pratiche intraprese per risolvere il

problema manifestatosi.

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Ver.: 0.0 - 18/05/2014 Sezione 0.20 - Manuale Privacy Pagina 20 di 26


L'apertura di una azione correttiva (ALL.03.8) si può avere in seguito alle

informazioni derivanti dai rapporti delle verifiche ispettive interne, delle non

conformità, dei reclami e delle indagini conoscitive, dell'analisi dei processi e

del riesame della direzione.

I Responsabili dei trattamenti devono verificare periodicamente le attività

connesse al Trattamento, riferendo al Titolare su eventuali non conformità

riscontrate. Devono, inoltre, programmare le attività di controllo sull'operato

degli incaricati, verificando in particolare modo il rispetto delle istruzioni, anche

mediante visite ispettive a sorpresa, e il rispetto delle misure minime di

sicurezza.

3.8. Modulistica

I modelli riportati in allegato consentono la raccolta e la gestione sistematica

delle situazioni indesiderate accadute all’interno dell’Azienda.

In particolare i modelli ALL.03.1, ALL.03.3, ALL.03.3 e ALL.03.4 servono per

la raccolta, rispettivamente, degli inconvenienti causati da attacchi di virus ai

sistemi informatici, guasti hardware, inconvenienti legati a malfunzionamento di

sistemi software e, infine, guasti causati dal malfunzionamento di strumenti non

informatici o non elettronici in genere. Di ciascuno degli accadimenti riscontrati

è necessario riportare la gravità dell’evento e l’azione correttiva intrapresa

nell’immediato per fronteggiare l’evento capitato.

Sono previsti modelli per il carico e scarico della documentazione sensibile

(ALL.03.05), nei quali vanno registrati i dati del richiedente la documentazione,

la finalità della richiesta, la modalità di acquisizione, ecc. .

L’ALL.03.6 viene utilizzato per la nomina dell’incaricato di accesso ai locali

ove avviene il trattamento di dati personali. A tale soggetto spetta, in primo

luogo, di impedire l’intrusione nei locali delle persone non autorizzate e/o di

identificare e registrare i soggetti ammessi dopo l’orario di chiusura dei locali

stessi.

Infine l’ALL.03.7 contiene la dichiarazione di cui all’art. 180, comma 2 del

DLgs 196/2003. Tale dichiarazione, prestata dal Titolare del trattamento, attesta

l’impossibilità, per obiettive ragioni tecniche, di consentire l’applicazione delle

misure minime di sicurezza.

3.9. Allegati

- ALL.DPS: Documento Programmatico sulla Sicurezza

- ALL.DPS.01: Elenco dei trattamenti di dati personali

- ALL.DPS.01.1: Elenco delle banche dati

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Ver.: 0.0 - 18/05/2014 Sezione 0.21 - Manuale Privacy Pagina 21 di 26


- ALL.DPS.01.2: Strumenti per il trattamento dei dati in modalità informatizzata

- ALL.DPS.01.3: Strumenti per il trattamento non informatizzato

- ALL.DPS.02: Distribuzione dei compiti e delle responsabilità

- ALL.DPS.03: Analisi dei rischi che incombono sui dati

- ALL.DPS.04: Misure in essere e da adottare

- ALL.DPS.05: Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati

- ALL.DPS.06: Pianificazione degli interventi formativi previsti

- ALL.DPS.07: Trattamenti affidati all’esterno

- ALL.DPS.08: Cifratura dei dati o separazione dei dati identificativi

- ALL.03.1: Report virus

- ALL.03.2: Report hardware

- ALL.03.3: Report software

- ALL.03.4: Report strumenti non elettronici

- ALL.03.5: Registro carico/scarico documentazione sensibile

- ALL.03.6: Nomina incaricati accesso ai locali ove avviene il trattamento

- ALL.03.7: Dichiarazione ai sensi dell’art. 180, comma 2 del DLgs 196/2003

- ALL.03.8: Richiesta di azioni correttive

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Ver.: 0.0 - 18/05/2014 Sezione 0.22 - Manuale Privacy Pagina 22 di 26


4. DIRITTI DELL’INTERESSATO

4.1. Premessa

Questa sezione del Manuale si occupa di formalizzare tutti gli adempimenti

che l’azienda deve obbligatoriamente seguire nei riguardi del soggetto

interessato al trattamento di dati personali e, più in generale, della gestione di

tutte le richieste che giungono dall’esterno.

In dettaglio, ai sensi dell’art. 7 del DLgs 196/2003, sono formalizzate le

procedure da adottare per il rispetto delle richieste dell’interessato e per la

gestione operativa delle stesse.

Inoltre sono descritte le procedure di cui all’art. 13 del DLgs 196/2003 in

tema di informativa da fornire agli interessati e di raccolta del consenso al

trattamento di dati personali.

4.2. Riferimenti normativi

D.Lgs. n.196/2003

Parte I Disposizioni generali – Titolo II Diritti dell'interessato

- Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

- Art. 8 (Esercizio dei diritti)

- Art. 9 (Modalita di esercizio)

- Art. 10 (Riscontro all'interessato)

Parte I Disposizioni generali – Titolo III Regole generali per il trattamento

dei dati

- Capo I Regole per tutti i trattamenti - Artt. 11-17

- Capo III Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici - Artt.

23-27

4.3. Responsabilità

Il Responsabile del trattamento ed i singoli incaricati sono tenuti a fornire le

informative approvate dal Titolare del Trattamento.

Le informative possono essere fornite agli interessati anche dagli incaricati

del Trattamento, con libertà di forme decise dai Responsabili. Particolare

attenzione deve essere prestata ai moduli per ottenere il consenso degli

interessati per il Trattamento dei dati sensibili. Tali moduli devono essere

approvati dal Titolare del Trattamento.

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Ver.: 0.0 - 18/05/2014 Sezione 0.23 - Manuale Privacy Pagina 23 di 26


Possono ricevere il consenso al Trattamento anche gli incaricati che

provvedono alla elaborazione della documentazione ed alla conservazione della

relativa modulistica secondo quanto previsto nelle istruzioni impartite loro.

4.4. Esercizio dei diritti

Per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato, ai sensi dell'articolo 7 del

DLgs 196/2003 il titolare del trattamento ha adottato una apposita procedura

(ALL.04.1), disciplinante le modalità per rispondere tempestivamente alle

richieste avanzate dagli interessati.

Inoltre è stato predisposto un modulo (ALL.04.2), che gli interessati possono

richiedere agli incaricati del trattamento, per l'esercizio delle diverse facoltà

previste.

4.5. Informativa all’interessato

Il DLgs 196/2003 prevede una serie di obblighi di trasparenza che si

sostanziano nella necessità di fornire una pluralità di informazioni all'interessato

(art. 13 del D.Lgs. n.196/2003) e di comunicare al Garante per la Protezione dei

Dati Personali alcuni elementi relativi alle attività svolte.

Al momento della raccolta dei dati occorre fornire all'interessato, o al terzo,

presso il quale i dati sono raccolti, una informativa secondo quanto previsto

dall'art. 13 del DLgs 196/2003, il quale, infatti, specifica che ‘l'interessato o la

persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente

informati oralmente o per iscritto circa le finalità e le modalità del trattamento cui

sono destinati i dati’.

L'informativa ha il duplice scopo di consentire all'interessato di conoscere

l'identità di chi sta trattando dati personali che lo riguardano, per quali finalità e

modalità e ciò al fine di controllare ed esercitare i diritti riconosciuti dalla legge

in ordine all'utilizzo dei propri dati personali; in secondo luogo, nei casi in cui sia

necessario, le informazioni servono a rendere edotto il soggetto chiamato ad

esprimere il proprio consenso al Trattamento liberamente e in forma specifica.

È da considerare che i soggetti pubblici, per poter trattare i dati personali,

non necessitano di ottenere il previo consenso da parte degli interessati. La

legge sulla privacy a tal proposito prevede due regimi di legittimazione diversi a

seconda della natura dei soggetti titolari del Trattamento:

a) Soggetto privato: se a procedere al Trattamento è un

soggetto privato (cui sono equiparati gli enti pubblici

economici), questo deve chiedere preliminarmente il consenso

all'interessato, salvo i casi di esclusione espressamente previsti

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Ver.: 0.0 - 18/05/2014 Sezione 0.24 - Manuale Privacy Pagina 24 di 26


dal legislatore;

b) Soggetto pubblico: per i soggetti pubblici, al contrario, vige il

principio di finalità istituzionale (o, secondo altri, di

competenza), ossia essi possono trattare solo i dati che sono

necessari per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

L'art. 13 del Testo Unico in materia di trattamento dei dati personali indica

una serie di elementi che devono essere necessariamente presenti

nell'informativa che il Titolare del Trattamento dei dati personali deve

obbligatoriamente rendere all'interessato o alla persona presso la quale sono

raccolti i dati.

Per completezza dell’argomento si ricorda comunque che il legislatore ha

anche previsto la possibilità di poter omettere le informazioni che siano già note

alla persona che fornisce i dati o all'interessato. Le informazioni da fornire

riguardano:

1. il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,

la residenza o la sede del Titolare e, se designato, del

Responsabile;

2. le finalità e le modalità del Trattamento;

3. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

4. le conseguenze di un eventuale rifiuto;

5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono

essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

6. i diritti di cui all'articolo 7 del DLgs 196/2003.

Al fine di permettere il più agevole raggiungimento ed il maggiore

soddisfacimento degli scopi previsti nell’art. 13 del DLgs 196/2003 e garantire

agli interessati un reale, efficace e trasparente controllo del Trattamento dei dati

personali che li riguardano, si è ritenuto di fornire sempre un’informativa scritta

anche nei casi in cui la normativa consente la possibilità di fornire una

informativa solo orale o per i casi di trattamento non condizionato dal previo

consenso dell’interessato in quanto rientrante integralmente nella previsione dei

casi di esclusione del consenso previsti dalla normativa.

4.6. Garanzie per i dati sensibili

Ai sensi dell’art. 26 del DLgs 196/2003 i soggetti privati possono effettuare

trattamento di dati sensibili solo con il consenso scritto dell’interessato e previa

autorizzazione del Garante. Tale principio non si applica ai dati relativi agli

aderenti alle confessioni religiose o ad organizzazione di carattere sindacale.

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Ver.: 0.0 - 18/05/2014 Sezione 0.25 - Manuale Privacy Pagina 25 di 26


Inoltre i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza

consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento è effettuato

da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, a carattere politico,

filosofico, religioso o sindacale.

Gli esercenti professioni sanitarie trattano i dati personali idonei a rivelare lo

stato di salute con il consenso dell’interessato e anche senza autorizzazione del

Garante se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per

perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità dell’interessato. È

possibile il trattamento anche senza il consenso dell’interessato e previa

autorizzazione del Garante, se la finalità di cui al precedente punto riguardano

un terzo o la collettività. Per i casi citati il consenso è prestato con modalità

semplificate, disciplinate dagli artt. 78, 79 e 80 del DLgs 196/2003.

4.7. Allegati

- ALL.04.1: Procedura per la gestione delle richieste degli interessati

- ALL.04.2: Modello per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato

- ALL.04.3: Modello per informativa agli interessati

- ALL.04.4: Modello per la richiesta del consenso al trattamento

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AGGIORNATO IL 01/01/2019

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L'Amministratore unico.

Gaetano Tomaselli